Tra le attività rientranti nella categoria dell’organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo sono presenti le Agenzie di viaggio e turismo.
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti caratteristiche:
- a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita diretta al pubblico, comprese l'assistenza e la consulenza ai turisti;
- b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico.
Le agenzie di cui sopra non possono esercitare l'attività di intermediazione del soggiorno riferita alle locazioni immobiliari, anche se rivolta ai turisti.
Le agenzie di cui alla lettera a) possono svolgere le attività complementari indicate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 688 del 25/06/2007; devono esporre il segno distintivo ben visibile, indicare l'esatta denominazione e avere locali indipendenti, destinati esclusivamente alla specifica attività.
Le agenzie di cui alla lettera b) non possono operare in locali aperti al pubblico e le eventuali insegne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico.
La vendita dei servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta è subordinata alle norme sul diritto di recesso da parte dell'acquirente.
I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall'agenzia. L'agenzia deve tenere l'elenco dei promotori presso la propria sede a disposizione delle autorità di vigilanza.
Per l'esercizio dell'attività è necessario non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario altresì che sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui all'articolo 62 della L.R. 9/2006 e versato il deposito cauzionale di cui all'articolo 63 della L.R. 9/2006, stabilito dalla DGR 688/2007 in € 50.000,00.
La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile a quelle adottate da agenzie operanti sul territorio nazionale, né essere quella di Comuni o Regioni italiane.
L'attività delle agenzie di viaggi e turismo è svolta nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e statale.
La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 66 della L.R. 9/2006. La stessa può essere assunta dal titolare o gestore dell'agenzia, purché iscritto nel suddetto elenco. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività nell'agenzia alla quale è preposto.
Le agenzie di viaggio e turismo stipulano un'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente.
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia è istituito un deposito cauzionale, da versare al Comune, il cui importo è stabilito in € 50.000,00 con deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del 25/06/2007. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dal Comune. Essa è vincolata per tutto il periodo dell'esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dal Comune non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia, previa verifica dell'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'autorizzazione che ha cessato l'attività, che possano comportare rivalsa sulla cauzione stessa. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto nella sua consistenza originaria, lo stesso deve essere ricostituito nella misura prevista entro il termine di sessanta giorni.
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