Settore Commerciale COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE Attività Commerciale CREATIVI Oggetto della domanda Domanda per il rilascio del tesserino Creativi
  • Inquadramento
    • Art. 68

      1. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo a cui partecipano:
      a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo;
      b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;
      c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;
      d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e d'inclusione sociale.
      2. Gli operatori di cui alla lettera b) del comma 1 sono:
      a) hobbisti, soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 300,00;
      b) creativi, soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione.
      3. Gli hobbisti ed i creativi devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni.
      4. Nel regolamento comunale di cui all'articolo 64 sono stabiliti anche:
      a) le caratteristiche del tesserino identificativo, le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti e la durata del tesserino;
      b) le modalità di vidimazione, di esposizione e di controllo;
      c) il numero di partecipazioni annuali ai mercatini di cui al comma 1.
      5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo.
      6. La mancanza del tesserino di cui al comma 3 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 72, comma 3.
      7. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore ad euro 300,00, si applica la sanzione di cui all'articolo 72.

  • Responsabile
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