Si intende per:
a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti
consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico attrezzati allo scopo;
b) area aperta al pubblico, quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione o la SCIA;
c) attrezzatura ed impianti di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto
di alimenti e bevande;
d) somministrazione nel domicilio del consumatore o catering, l'organizzazione di somministrazione di alimenti e bevande rivolta
al consumatore presso la sua dimora, nonché presso il luogo in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento
di particolari eventi quali cerimonie o convegni;
e) esercizi non aperti al pubblico, quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
f) somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta dal datore di lavoro ai propri dipendenti ed ai dipendenti di
altre aziende convenzionate,in forma diretta o indiretta.
Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, che comprende anche
la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla relativa autorizzazione sanitaria.
L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali
e professionali (Artt.60 e seguenti L.R. 27/2009).