LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 4 |
Nuove norme in materia di servizio farmaceutico
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Art. 9
(Trasferimento della sede farmaceutica)
1. Il trasferimento della farmacia ad altri locali è autorizzato dal Comune, sentito l’ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio e l’ASUR, subordinatamente:
a) alla verifica di idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte dell'ASUR;
b) al favorevole esito dell'ispezione preventiva da parte dell'ASUR ai sensi dell'
articolo 111 del r.d. 1265/1934.