L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è vietato, salvo che l'operatore abbia ottenuto apposito nulla osta da parte dell'autorità competente. Il nulla osta in originale deve essere sempre esibito con il titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza. L'autorità competente stabilisce, nel regolamento o annualmente con apposito provvedimento, le modalità, le condizioni e i limiti per l'accesso alle aree. L'esercizio dell'attività è svolto, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 27/2009 e in questo regolamento. A coloro che esercitano l'attività su aree pubbliche in area demaniale marittima senza il prescritto nullaosta si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.
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