COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
Principale normativa di riferimento
Norme Nazionali:
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (T.U.E.).
Norme sanitarie Art.19 della L. 7 agosto 1990, n.241.
Norme Regionali:
L.R. 20 aprile 2015, n.17
Descrizione
E' la comunicazione scritta da inviare o consegnare al SUE del Comune attestante l'avvio dei lavori: a seguito di ottenimento del Permesso di Costruire;nei casi di avvenuta presentazione di SCIA o CILA in cui non sia stata volutamente indicata, al momento del suo inoltro, la data di inizio lavori demandandola ad una fase successiva, in relazione anche al mancato adempimento degli obblighi previsti (es. indicazione ditta esecutrice, ecc.);
nei casi di SCIA la cui efficacia era subordinta all'acquisizione di Atti di Assenso Preventivi e a successiva comunicazione dell'inizio dei lavori.
La comunicazione di inizio dei lavori non va presentata nei casi di varianti a titoli abilitativi per i quali è già stato comunicato l'inizio dei lavori, in quanto la variante conserva i termini previsti dal titolo abilitativo iniziale.
La comunicazione di inizio lavori può essere parziale, limitatamente alle opere non strutturali, in attesa dell'acquisizione dell'attestato di avvenuto deposito rilasciato dalla Provincia.
Ai fini della validità dei titoli abilitativi, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attutivi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di consistenti opere, che non si limitano all'impianto di cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei progetti approvati o depositati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni, in tutto o in parte, e nell'inizio delle opere in elevazione.
Da chi viene fatta ?
La comunicazione di inizio lavori viene fatta dal Titolare del titolo abilitativo ed è sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice. Unitamente alla comunicazione di inizio lavori devono essere depositati o adempiuti gli adempimementi previsti, tra i quali:
- documentazione per il contenimento energetico ai sensi del D.Lgs.192/2005;
- pagamento Contributo di Costruzione afferente il Contributo sul Costo di Costruzione (saldo o 1^ rata pari a 20%);
- deposito delle opere stutturali;
- comunicazione impresa esecutrice dei lavori;
- adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di olavoro, ai sensi D.Lgs. 81/2008;
- obblighi e prescrizioni contenuti nel Permesso di Costruire o sugli Atti di Assenso Acquisiti facenti parte del titolo abilitativo edilizio.
Tempi
La comunicazione va inoltrata all'avvio effettivo dei lavori e comunque entro:
- 1 anno dal rilascio del Permesso di Costruire, pena la decadenza del titolo edilizio acquisito;
- 1 anno dall'efficacia della SCIA, pena la decadenza del titolo edilizio depositato;
- la data di validità della CILA (3 anni dalla presentazione o comunicazione di avvenuta acquisizione degli atti di assenso preventivi).
Trascorso il termine di cui sopra il titolo abilitativo decade e i lavori non potranno più iniziare se non previa presentazione di un nuovo titolo abilitativo.
Adempimenti
In tutti i cantieri deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati almeno:
a) nome e cognome del titolare
b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori
c) generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
d) indicazione del titolo abilitativo ed estremi di acquisizione o rilascio;
e) indicazione degli estremi di denuncia di avvenuto deposito del progetto strutturale alla Provincia;
f) indicazione degli estremi dell'Autorizzazione Paesaggistica eventualmente rilasciata;
g) nome e cognome del coordinatore per la progettazione
f) nome e cognome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Proroga
Il termine di inizio dei lavori per i P.D.C. può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Modulistica
Nei casi di presentazione di pratiche digitali, il modello va compilato on-line dal F.O. del sito web.
La modulistica per presentare la comunicazione di inizio lavori, nei casi di presentazione in modalità cartacea, è direttamente scaricabile dal sito del Servizio in formato pdf non compilabile.
Sanzioni
Per mancata comunicazione nel termine prescritto:
- accertata dal comune: 258,00 €
- ritardata comunicazione: 103,00 €
Dove richiedere maggiori informazioni
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Edilizia Privata - Sportello Unico dell'Edilizia- nei normali giorni ed orari di apertura al pubblico.
Altri procedimenti correlati
Proroga termini di inizio lavori