ISTANZA DI PROROGA TERMINI DI VALIDITA' (INIZIO LAVORI ED ULTIMAZIONE LAVORI) DEI TITOLI ABILITATIVI
Principale normativa di riferimento
Norme Nazionali:
art.15 del D.P.R 380/01
Regionale:
art.1 della L.R. 12/2013
Descrizione
E' la domanda da inviare o consegnare al SUE del Comune con la quale si richiede la proroga dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori. La domanda di proroga del termine di Inizio o Ultimazione lavori deve essere presentata, esclusivamente dal titolare del titolo abilitativo edilizio, entro la data di sua validità, pena l'inammissibilità della proroga.
La domanda può essere richiesta:
- in via ordinaria, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 380/01 e può riguardare esclusivamente i Permessi di Costruire;
- in via straordinaria, ai sensi dell'art.1 della L.R. Marche n.12/2013, per:
a) tutti i permessi di costruire rilasciati prima del 12/06/2013
b) tutte le SCIA o DIA presentate prima del 12/06/2013
Non è consentita la proroga degli altri titoli abilitativi semplificati quali (CIL, CILA o P.A.S.):
La proroga in via ordinaria:
Viene rilasciata per un periodo variabile in relazione al tipo di intervento o evento accaduto che abbia comportato la sospensione dei lavori o il ritardo nel loro inizio od ultimazione.
La proroga può essere accordata esclusivamente:
-per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso;
-in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori;
-quando si tratta di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La proroga in via straordinaria:
Viene rilasciata per un periodo fisso di due anni, indipendentemente dal tipo di intervento o evento accaduto.
Proroga di Autorizzazioni Temporanee:
E' possibile inoltre presentare istanza per la proroga di Autorizzazioni temporanee rilasciate con provvedimento espresso del Dirigente.
Il rilascio del provvedimento di proroga non è assoggettato alla verifica del contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Il provvedimento finale firmato dal dirigente verrà comunicato al richiedente.
Da chi viene fatta?
La domanda di proroga viene fatta dal Titolare del titolo abilitativo.
Unitamente alla domanda di proroga deve essere depositata, quando necessaria, anche la documentazione a riprova degli eventi per cui non si è potuto dare l'inizio o ultimare i lavori, tra i quali:
- relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, che descriva le speciali e particolari caratteristiche costruttive o di recupero attuate;
- rinvenimento ordigni bellici;
- sequestro del cantiere per incidente verificatosi in corso dei lavori;
- effettuazione scavi archeologici e relativa corrispondenza con la Soprintendenza;
- effettuazione interventi di restauro di beni monumentali e relativa corrispondenza con la Soprintendenza.
Tempi
La domanda va inoltrata, pena la sua inammissibilità, entro la data di validità del titolo abilitativo.
Per il Permesso di Costruire:
- entro un anno dal rilascio del permesso, nel caso di domanda di prorora del termine di inizio dei lavori;
- entro tre anni dalla data di inizio lavori, nel caso di domanda di prorora del termine di ultimazione dei lavori;
Per il la SCIA o la DIA presentate prima del 12/06/2013:
- entro tre anni dalla data di efficacia del titolo abilitativo, nel caso di domanda di proroga del termine di ultimazione dei lavori;
Decorso il termine di inizio lavori si potrà:
- ripresentare nuova istanza di permesso di costruire
Decorso il termine di ultimazione lavori si potrà:
- presentare istanza di permesso di costruire o segnalazione certificata inizio attività per il completamento dei lavori da ultimare.
Modulistica ed allegati
Nei casi di presentazione di pratiche digitali, il modello va compilato on-line dal F.O. del sito web. La modulistica per presentare la comunicazione, nei casi di presentazione in modalità cartacea, è direttamente scaricabile dal sito del Servizio in formato pdf non compilabile.
Diritti di Segreteria
I diritti di segreteria sono applicati su importo fisso sulla base delle apposite tabelle scaricabili alla voce "oneri concessori e diritti di segreteria".
I diritti di segreteria vanno versati preventivamente al rilascio dell'atto ovvero preventivamente all'inoltro dell'istanza allegando copia della ricevuta di avvenuto versamento.
Dove richiedere maggiori informazioni
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Edilizia Privata - Sportello Unico dell'Edilizia- nei normali giorni ed orari di apertura al pubblico.